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Sez. U, Ordinanza n. 8571 del 28/04/2015 (Rv. 635085 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Giurisdizione in materia aquiliana ex art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968 - Determinazione - Luogo dell'evento dannoso - Nozione - Luogo della condotta e luogo del "danno iniziale" - Rilevanza del "danno conseguenza" - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635085-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Ai fini della determinazione della giurisdizione in materia aquiliana ex art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, il luogo dell'evento dannoso è il luogo della condotta e il luogo del "danno iniziale", essendo irrilevante il luogo del "danno conseguenza". Pertanto, il giudice italiano non ha giurisdizione sulla domanda extracontrattuale (nella specie, per lesione del credito), se all'estero è avvenuta la condotta pregiudizievole (nella specie, indebita escussione di garanzia), essendo irrilevante che in Italia abbia sede la "vittima secondaria", danneggiata solo in via mediata (nella specie, per l'esercizio dell'azione di rivalsa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)