Sez. L, Sentenza n. 5825 del 08/05/2000 (Rv. 536260 - 01)
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI | Regolamenti del personale - Natura contrattuale - Conseguenze - Modifica regolamentare relativa al trattamento pensionistico - Diritto dei lavoratori posti in quiescenza dopo la modifica di conservare il trattamento previgente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa ai dipendenti della C.R.I.A.S..
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Con riferimento alla modifica regolamentare che ha trasformato in integrativa la pensione autonoma e duplicativa di quella erogata dall'Inps già spettante ai dipendenti della Cassa Regionale delle Imprese Artigiane Siciliane (C.R.I.A.S.) in forza del Regolamento organico sul Fondo pensione, non è configurabile il diritto del lavoratore posto in stato di quiescenza dopo la suddetta modifica regolamentare a conservare il trattamento pensionistico adottato fino alla citata modificazione, giacché i regolamenti del personale degli enti pubblici economici, quale è la C.R.I.A.S., hanno natura contrattuale e pertanto, in caso di successione nel tempo di essi, si realizza l'immediata sostituzione delle clausole precedenti con le nuove, ancorché queste ultime siano meno favorevoli ai lavoratori, senza che, in contrario, possa invocarsi il divieto di "reformatio in peius" (che opera sul diverso piano dei rapporti tra contratto individuale e contratto collettivo di lavoro) o l'esistenza di diritti quesiti in capo ai lavoratori, atteso che, per un verso, l'esistenza di un diritto quesito presuppone il riconoscimento dell'esistenza "ex lege" del diritto, il che è configurabile solo in caso di successione di leggi nel tempo, non anche nell'ipotesi di successione di normativa di origine pattizia, e, per altro verso, di diritti acquisiti può parlarsi solo con riferimento a quei diritti già entrati a far parte del patrimonio dei lavoratori, in relazione ad un evento già maturato, e non con riferimento ad aspettative sorte sulla base di regole previgenti o a semplici pretese di stabilità nel tempo di una regolamentazione di origine pattizia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2093
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)