Sez. L, Sentenza n. 12716 del 18/12/1998 (Rv. 521806 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Immediata sostituzione delle nuove clausole, ancorché meno favorevoli ai lavoratori, alle clausole precedenti - Efficacia esterna delle disposizioni del contratto collettivo sui contratti individuali - Conservazione delle precedenti disposizioni più favorevoli - Esclusione - Conseguenze in materia di equitativa fissazione del cosiddetto "termine esterno" del periodo di comporto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI
Nel caso in cui ad una disciplina collettiva ne succeda un'altra di analoga natura si realizza l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorché la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori. Il divieto di deroga "in pejus" posto dall'art. 2077 cod. civ. riguarda, infatti, esclusivamente il contratto individuale in relazione a quello collettivo. Peraltro, con riguardo ai rapporti fra questi due contratti, va considerato che le disposizioni del contratto collettivo non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo dei sindacati, ma operano invece dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro come fonte individuale, sicché nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole per il lavoratore. Ne consegue che nel caso di assenze per malattia verificatesi a cavallo di due successivi contratti collettivi l'equitativa fissazione del cosiddetto "termine esterno" del periodo di comporto, con riferimento alla durata del contratto collettivo, non costituisce ostacolo a calcolare il comporto con riferimento alle assenze complessive del lavoratore, ancorché iniziate prima dell'entrata in vigore del secondo contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)