Sez. 1, Sentenza n. 3503 del 23/02/2000 Ud. (dep. 17/03/2000) Rv. 215517 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI | Omessa denuncia - Configurabilità a carico di chi vende o detiene materie esplodenti - Esclusione - Ragione.
ARMI - MATERIE ESPLODENTI
Il reato di cui all'art. 679 cod. pen. (omessa denuncia di materie esplodenti) deve ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 678 stesso codice, non essendo logicamente esigibile che chi detiene materie esplodenti a scopo di commercio senza la prescritta licenza all'Autorità si presenti alla medesima Autorità per denunciare la circostanza, e dovendosi, pertanto, la seconda ipotesi di reato considerare speciale rispetto alla prima, essendo gli elementi specializzanti individuabili sia nel fatto di tenere in deposito a fine di commercio rispetto al semplice fatto di detenere, sia nell'assenza della necessaria licenza rispetto alla mera omissione di denunzia della detenzione. Non risultano precedenti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Cod. Pen. art. 679
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)