diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11464 del 25/02/2011 Ud. (dep. 22/03/2011) Rv. 249608 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI | Reato ex art. 679 cod. pen. - Bene giuridico tutelato - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249608-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI

Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti è posto a tutela diretta dell'interesse dell'autorità di pubblica sicurezza ad essere informata della detenzione di sostanze che, in quanto esplosive o infiammabili, potrebbero essere pericolose per la vita o l'integrità fisica di una cerchia indeterminata di persone. (Nella specie la Corte vi ha ricondotto il fatto della omessa comunicazione alla P.S. della detenzione di un quantitativo di polveri da lancio della prima categoria in eccedenza rispetto a quanto consentito dalla licenza, rubricata invece dai giudici di merito sub art. 678 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Cod. Pen. art. 679

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)