Sez. 1, Sentenza n. 5756 del 25/01/2005 Cc. (dep. 15/02/2005) Rv. 230753 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI | Omessa denuncia - Assorbimento nel reato di fabbricazione o commercio abusivo - Esclusione.
ARMI - MATERIE ESPLODENTI
Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti, previsto dall'art. 679 cod. pen., non è assorbito da quello di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, previsto dall'art. 678 stesso codice, tutelando le rispettive disposizioni beni giuridici diversi, e cioè la corretta informativa dell'autorità di pubblica sicurezza circa l'esistenza, in un determinato territorio, di materiali esplodenti la prima, l'incolumità pubblica la seconda. Ne consegue che le due ipotesi di reato ben possono, all'occorrenza, concorrere.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 678, Cod. Pen. art. 679
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)