Sez. 1, Sentenza n. 17699 del 02/09/2005 (Rv. 586978 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma quinto, cod. proc. civ. - Domande nuove - Proponibilità - Esclusione - Concorrenza sleale parassitaria - Inibitoria - Domanda di condanna del convenuto al pagamento di penalità per la violazione dei divieti - Proponibilità con la memoria - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Il comma quarto dell'art. 183 cod. proc. civ. consente all'attore, nella prima udienza di trattazione, di proporre le sole domande e le eccezioni, anche nuove, che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, ma non attribuisce alle parti la facoltà di proporre domande nuove che potessero essere proposte già con la citazione o la comparsa di risposta; mentre il successivo comma quinto consente a sua volta alle parti, con le memorie depositate nel termine, non già di proporre domande nuove, sia pure con il limite sopra ricordato che esse siano conseguenza delle difese avversarie, ma soltanto di precisare e modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte. Ne discende che l'attore non può proporre, nella memoria di cui all'art. 183, comma quinto, cod. proc. civ., domanda di condanna del convenuto al pagamento di penalità per le future violazioni dei divieti imposti con il provvedimento di inibitoria - originariamente richiesto - allo svolgimento di un'attività integrante concorrenza sleale parassitaria, dato che tale domanda, avendo propria "causa petendi" e proprio "petitum", si pone come autonoma e nuova rispetto a quella in precedenza proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)