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Sez. 2, Sentenza n. 14581 del 30/07/2004 (Rv. 575140 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda nuova formulata alla prima udienza di trattazione - Proponibilità in presenza di eccezioni del convenuto - Limiti - Conseguenza logico - giuridica delle eccezioni - Necessità.
Stato
decisa il 2004-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575140-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Il quarto comma dell'art. 183 cod. proc. civ. - nella formulazione da ultimo novellata dall'art. 5 D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 - consente all'attore di proporre nella prima udienza di trattazione domande diverse rispetto a quella originariamente proposta solo ove trovino giustificazione nelle domanda riconvenzionale o nelle eccezioni proposte dal convenuto. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto inammissibile la introduzione in giudizio di un titolo extracontrattuale - rimborso "pro quota", ai sensi dell'art. 1069, ult. comma, cod civ., delle spese di manutenzione di una strada - in aggiunta all'originario titolo contrattuale, oggetto di eccezioni di nullità del contratto e di prescrizione formulate dal convenuto in comparsa di risposta, avendo escluso che tale introduzione fosse conseguenza logico - giuridica di dette eccezioni, alle quali, invece, era solo fattualmente ed occasionalmente collegata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legge 15/10/1995 num. 432 art. 5, Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)