Sez. 3, Sentenza n. 967 del 18/02/1986 (Rv. 444486 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA MISURA DEL CANONE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - INDEROGABILITÀ - ESTENSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA MISURA DEL CANONE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - INDEROGABILITÀ - ESTENSIONE.*
Le controversie concernenti la misura del canone di locazione di immobili urbani (comprese quelle relative alle cosiddette clausole ISTAT) - che, anteriormente alla legge n. 392 del 1978 (sull'equo canone), erano devolute alla cognizione esclusiva del pretore ai sensi degli artt. 29 della legge 23 maggio 1950 n. 253 e 10 della legge 26 novembre 1969 n. 833, quando si discuteva della applicabilità di norme vincolistiche - rientrano nella Competenza ratione materiae del pretore o del conciliatore (a seconda del valore) in base all'art. 45 della legge n. 392 del 1978, applicabile, in virtù del rinvio ad esso operato dal successivo art. 74, anche alle controversie sui canoni delle locazioni in corso al momento dell'entrata in vigore di questa legge, pure in relazione al periodo ad essa antecedente. Trattasi di Competenza funzionale ed inderogabile, che si estende alla domanda di pagamento di canoni rimasti insoluti ed alla riconvenzionale di restituzione delle somme pagate in più per (pretesi) aumenti illegittimi del canone, le quali, in quanto accessorie rispetto a quella principale (per manifesta priorità logica e giuridica) di Determinazione del canone, vanno devolute allo stesso giudice per ragioni di concentrazione e di economia processuale. (Conf 3816/85, mass n 441398; (Conf 5484/83, mass n 430418).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)