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Sez. 2, Sentenza n. 32440 del 10/07/2003 Ud. (dep. 31/07/2003) Rv. 226260 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Giudizio di legittimità - Ricorso del pubblico ministero e della parte civile - Annullamento con rinvio - Rifusione delle spese della parte civile - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226260-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE

La parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)