Sez. 2, Sentenza n. 2888 del 27/02/1997 Ud. (dep. 27/03/1997) Rv. 207559 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Giudizio di legittimità - Ricorso del pubblico ministero - Annullamento con rinvio - Rifusione delle spese della parte civile - Esclusione - Ragioni.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE
Poiché nel processo penale l'obbligo della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza, la quale, nel giudizio di impugnazione, deve essere valutata con riferimento al gravame, nell'ipotesi di ricorso del pubblico ministero la parte civile, pur avendo il diritto di intervenire, non può ottenere la rifusione predetta all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ferma restando la possibilità di far valere le proprie ragioni nel corso ulteriore del processo. (Nella specie, su ricorso "per saltum" del pubblico ministero, era stata annullata con rinvio la sentenza del pretore che aveva assolto l'imputato dal reato di insolvenza fraudolenta in danno della società Autostrade s.p.a.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)