Sez. 5, Sentenza n. 25469 del 23/04/2014 Cc. (dep. 13/06/2014) Rv. 262561 - 01
PARTE CIVILE - SPESE | Giudizio di legittimità - Ricorso del pubblico ministero e della parte civile - Annullamento con rinvio - Rifusione delle spese della parte civile - Esclusione - Ragioni.
PARTE CIVILE - SPESE
La parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)