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Sez. U, Sentenza n. 10632 del 29/10/1997 (Rv. 509337 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Dipendente di ente pubblico economico - Inserimento nell'organizzazione dell'ente pubblico e non già in una sua distinta struttura a carattere imprenditoriale - Rapporto di lavoro di un dipendente dell'A.R.S.S.A. (in precedenza E.S.A.C.) - Giurisdizione del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1997-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509337-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Nel caso in cui un dipendente di un ente pubblico economico sia impiegato in un'attività di carattere privato, corrispondente o meno alle finalità istituzionali dell'ente, occorre distinguere secondo che il dipendente rimanga inserito nell'ambito dell'organizzazione dell'ente pubblico ovvero sia assegnato ad un'altra autonoma struttura che abbia carattere imprenditoriale ed una propria autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile. Nel primo caso, in cui l'attività del dipendente è imputabile all'ente pubblico, il rapporto di lavoro conserva il suo carattere pubblico e le relative controversie sono soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche nell'ipotesi in cui la domanda del dipendente abbia ad oggetto (come nella specie) il pagamento di differenze di retribuzione richieste, a titolo di indebito arricchimento, per aver svolto mansioni superiori al grado rivestito. Nel secondo caso, invece, in cui l'attività del dipendente è imputabile alla nuova ed autonoma figura di carattere imprenditoriale, il rapporto di lavoro assume natura privata ed è soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento al rapporto di lavoro di un dipendente dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei servizi in agricoltura - A.R.S.S.A., in precedenza Ente regionale per lo sviluppo in Calabria - E.S.A.C.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)