Sez. U, Sentenza n. 172 del 12/01/1996 (Rv. 495321 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Non economici - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Attività privatistica del dipendente inserito nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Il carattere pubblicistico del rapporto di lavoro del dipendente di un ente pubblico non economico e la conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti non possono essere esclusi per il fatto che detto dipendente, inserito nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'ente medesimo, sia impiegato in un'attività privatistica corrispondente o meno alle finalità istituzionali dell'ente o sia svolta con criteri di economicità o scopi di profitto. Può essere, invece, configurato un rapporto di natura privatistica solo nel caso in cui l'attività del lavoratore faccia capo ad un'autonoma struttura, ossia ad un'impresa distinta, con propria autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativamente alla controversia proposta contro il Comune di Montoro Superiore da una lavoratrice subordinata con mansioni di inserviente presso il centro di medicina preventiva istituito a seguito del sisma del novembre 1980, gestito dal comune stesso fino al momento del trasferimento all'unità sanitaria locale).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)