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Sez. U, Sentenza n. 11626 del 02/08/2002 (Rv. 556596 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Decisione sulla giurisdizione - "Petitum" sostanziale - Rilevanza - Rapporto di impiego pubblico - Inserimento, in posizione di subordinazione, nella organizzazione e struttura pubblicistica dell'ente, e non già in una sua distinta ed autonoma struttura a carattere imprenditoriale - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556596-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

La decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, delineato alla stregua del "petitum" sostanziale individuato in base alla intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio. Ne consegue che nelle controversie di lavoro nei confronti dello Stato o degli enti pubblici, ai fini della qualificazione pubblicistica del rapporto di lavoro, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, è determinante l'inserimento del prestatore di lavoro in posizione di subordinazione nell'ambito della organizzazione dell'ente. All'opposto è irrilevante, ai fini della affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, lo svolgimento da parte dell'ente pubblico di una attività imprenditoriale, in assenza di una organizzazione distinta ed autonoma, separata dalla struttura pubblicistica. (Fattispecie in tema di rapporto svoltosi anteriormente al 30 giugno 1998).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)