Sez. U, Sentenza n. 1470 del 24/02/1996 (Rv. 496015 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Dipendente del Comune di Palermo - Rapporto di lavoro a tempo determinato ex D.L. n. 24 del 1986 (conv. in legge n. 96 del 1986) - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Qualsiasi rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un ente pubblico non economico costituisce rapporto di pubblico impiego (le cui controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eccettuati i casi in cui il lavoratore sia inserito in una struttura autonoma dell'ente gestita con criteri d'imprenditorialità e quello in cui la legge qualifichi come privato il rapporto stesso. Pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - e nella competenza del pretore del lavoro, a norma dell'art. 409 n. 5 cod. proc. civ. - la controversia, promossa nei confronti del Comune di Palermo, per conseguire differenze retributive in relazione a pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato a norma dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 24 del 1986 (conv. con la legge n. 96 del 1986), secondo cui, per l'esecuzione di interventi urgenti per la manutenzione e la salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale di quella città, il Comune poteva far ricorso a contratti di diritto privato a termine, per la utilizzazione di lavoratori sino ad un massimo di mille unità.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 12/02/1986 num. 24 art. 1, Legge 09/04/1986 num. 96 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)