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Sez. 3, Sentenza n. 2368 del 15/05/1978 (Rv. 391771 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - OSPEDALI GIA APPARTENENTI AD ENTI PUBBLICI CON FINALITA ANCHE DIVERSE DALL'ATTIVITA OSPEDALIERA - COSTITUZIONE IN ENTI OSPEDALIERI EX ART 5 DELLA LEGGE N 132 DEL 1968 - RELATIVI DECRETI PRESIDENZIALI - EFFETTI - PASSAGGIO AL NUOVO ENTE DEI RAPPORTI GIURIDICI ANCORA PENDENTI PREORDINATI ALLA FUNZIONE OSPEDALIERA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391771-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - OSPEDALI GIA APPARTENENTI AD ENTI PUBBLICI CON FINALITA ANCHE DIVERSE DALL'ATTIVITA OSPEDALIERA - COSTITUZIONE IN ENTI OSPEDALIERI EX ART 5 DELLA LEGGE N 132 DEL 1968 - RELATIVI DECRETI PRESIDENZIALI - EFFETTI - PASSAGGIO AL NUOVO ENTE DEI RAPPORTI GIURIDICI ANCORA PENDENTI PREORDINATI ALLA FUNZIONE OSPEDALIERA - FATTISPECIE.*

I decreti presidenziali i quali, a norma dell'art 5 della legge 12 febbraio 1968, n 132, costituiscono in enti ospedalieri gli ospedali gia appartenenti ad enti pubblici aventi come scopo anche finalita diverse dall'attivita ospedaliera (comma primo), e ne determinano il patrimonio (comma quinto), debbono essere interpretati in aderenza alla disciplina contenuta nella norma predetta, la quale stabilisce che i rapporti giuridici relativi all'attivita ospedaliera passano al nuovo ente (comma quarto). Conseguentemente, tutti i rapporti giuridici ancora pendenti che, con riferimento al rispettivo momento genetico, risultano preordinati all'espletamento della funzione ospedaliera, passano al nuovo ente, ne, a tal fine, puo operarsi alcuna distinzione fra rapporti ad esecuzione immediata e rapporti di durata per stabilire che solo questi ultimi si trasferiscono al nuovo ente, e neppure puo farsi leva sullo svolgimento del rapporto medesimo per escluderne l'inerenza alla funzione ospedaliera solo perche, effettuata la prestazione a favore del servizio ospedaliero, e rimasta ancora ineseguita l'obbligazione correlativa. (nella specie, il DPR 12 maggio 1970, n 1122, con il quale era stato costituito l'ente ospedaliero in questione, scorporandolo dalla CRI, stabiliva a tal proposito che "i debiti e i crediti derivanti da rapporti giuridici relativi all'attivita ospedaliera ed esistenti alla data del decreto di Costituzione dell'ente ospedaliero fanno capo alla CRI, essendo l'ospedale privo di personalita giuridica). N V 4786/77, mass n 388393).*

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5, DPR 12/05/1970 num. 1122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)