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Sez. 1, Sentenza n. 4786 del 09/11/1977 (Rv. 388393 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ENTI OSPEDALIERI - DISCIPLINA EX LEGGE N 132 DEL 1968 - COSTITUZIONE - MODALITA - DISTACCO DI OSPEDALI DA ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONSEGUENZE - SUCCESSIONE NEI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI - CONDIZIONI - RAPPORTI INERENTI ALL'ORGANIZZAZIONE ED ESSENZIALI PER IL SERVIZIO - DEBITI PER ANTERIORI FORNITURE GIA CONSUMATE - SUCCESSIONE DELL'ENTE OSPEDALIERO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388393-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ENTI OSPEDALIERI - DISCIPLINA EX LEGGE N 132 DEL 1968 - COSTITUZIONE - MODALITA - DISTACCO DI OSPEDALI DA ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONSEGUENZE - SUCCESSIONE NEI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI - CONDIZIONI - RAPPORTI INERENTI ALL'ORGANIZZAZIONE ED ESSENZIALI PER IL SERVIZIO - DEBITI PER ANTERIORI FORNITURE GIA CONSUMATE - SUCCESSIONE DELL'ENTE OSPEDALIERO - SUSSISTENZA.*

Nel caso di Costituzione di enti ospedalieri mediante distacco di ospedali da enti pubblici (art 5 della legge 12 febbraio 1968, n 132), non si verifica un'ipotesi di successione universale tra enti pubblici, mancando l'Estinzione di un soggetto, ma, con la corporazione del servizio ospedaliero facente capo a un certo ente a finalita plurime e con la creazione, accanto al vecchio ente che rimane in vita con scopi piu ristretti, del nuovo ente ospedaliero, si verifica un'ipotesi di successione a titolo particolare, disciplinata positivamente per quanto attiene all'individuazione dei beni e dei rapporti giuridici che vengono a costituire il patrimonio del nuovo ente. Alla stregua di tale disciplina positiva, risultante dal quarto comma dell'art 5 della legge n 132 del 1968, deve ritenersi che il trasferimento (coattivo) del servizio al nuovo ente ospedaliero determina la successione di tale ente in tutti i rapporti giuridici costituiti anteriormente al distacco ed ancora pendenti, ai fini dell'organizzazione e dell'espletamento del servizio medesimi, i quali ineriscano necessariamente a tale organizzazione e siano essenziali per la continuita dell'attivita relativa; conseguentemente il trasferimento riguarda anche i debiti contratti per forniture effettuate prima della Costituzione per distacco dell'ente, ed anche se queste siano state del tutto consumate.*

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)