Sez. 3, Sentenza n. 6854 del 16/12/1988 (Rv. 461102 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - COSTITUZIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO MEDIANTE DISTACCO DI OSPEDALE DA ENTE PUBBLICO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DELL'ENTE OSPEDALIERO - CONSEGUENZE IN TEMA DI RAPPORTI GIURIDICI COSTITUITI DALL'ENTE PUBBLICO PREESISTENTE ED ANCORA PENDENTI - FATTISPECIE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - COSTITUZIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO MEDIANTE DISTACCO DI OSPEDALE DA ENTE PUBBLICO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DELL'ENTE OSPEDALIERO - CONSEGUENZE IN TEMA DI RAPPORTI GIURIDICI COSTITUITI DALL'ENTE PUBBLICO PREESISTENTE ED ANCORA PENDENTI - FATTISPECIE.*
La Costituzione di un ente ospedaliero, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, mediante il distacco di un ospedale da altro ente pubblico che rimane in vita con scopi più ristretti, integra un'ipotesi di successione a titolo particolare, la quale implica, in forza della previsione contenuta nel quarto comma di detta norma, ed a prescindere da ogni indagine sugli Atti amministrativi che hanno riguardato la vicenda successoria o sul comportamento tenuto dai soggetti interessati nel corso della medesima (gli uni e l'altro non vincolanti in proposito), il subentrare dell'ente ospedaliero all'ente pubblico, nei rapporti giuridici da questo costituiti anteriormente al distacco ed ancora pendenti, ove necessariamente inerenti all'espletamento del servizio ospedaliero ed essenziali alla continuazione della relativa attività. Tale successione, stante l'ampia portata del dato letterale del quarto comma del citato art. 5 ("i rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera passano al nuovo ente"), ha per oggetto tutti i crediti e debiti relativi a rapporti comunque inerenti all'organizzazione ed al funzionamento del servizio che, sorti anteriormente alla Costituzione dell'ente, non siano ancora estinti per qualunque causa, ivi compresi quelli derivanti sia da inadempienze contrattuali che da responsabilità extracontrattuale (nella specie, la responsabilità dell'ente succeduto riguardava rapporti giuridici pendenti originati da fatti illeciti del personale ospedaliero connessi all'espletamento del servizio). (V 3264/82, mass n 421223; (V 6334/80, mass n 410075; (V 2368/78, mass n 391771; (V 4786/77, mass n 388393; (Conf 6424/80, mass n 410184 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)