Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25238 del 08/11/2013 (Rv. 629201 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono clemenziale ex art.9 bis della legge n. 289 del 2002 - Natura eccezionale delle norme - Conseguenze - Inapplicabilità in via analogica delle regole proprie di altri tipi di condono - Ragioni - Definizione della lite pendente - Condizioni - Pagamento di tutte le rate - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
Le disposizioni in materia di condoni fiscali sono derogatorie di quelle generali dell'ordinamento tributario ed integrano sistemi compiuti di natura eccezionale. Ne consegue che anche ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituisce una propria specifica disciplina, di stretta interpretazione, non suscettibile di essere integrata in via ermeneutica né dalle norme generali dell'ordinamento tributario, né da quelle dettate per altre forme di definizione, persino se contemplate dalla medesima legge, dovendosi, quindi, escludere l'applicabilità dei principi elaborati con riguardo all'ipotesi di condono fiscale regolati dall'art. 62 bis della legge 30 dicembre 1991, n. 413, alla previsione di cui all'art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, in quanto solo con riguardo a quest'ultima ipotesi (di condono cosiddetto clemenziale) è necessaria, non venendo in discussione la sussistenza dei debiti tributari emergenti dalle dichiarazioni dello stesso contribuente, l'integrità e la tempestività di tutti i versamenti in sanatoria. (Principio reso dalla S.C. con riguardo alla tesi, non accolta, di riduzione proporzionale delle sanzioni, commisurate all'ammontare di versamenti eseguiti in termini, di contro alla tesi, ribadita, della definizione della lite pendente solo con il pagamento rateale integrale e tempestivo).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 62 bis, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)