Sez. L, Sentenza n. 12657 del 27/11/1992 (Rv. 479724 - 01)
Spese giudiziali civili - Compensazione - In genere | Dovere di motivare il relativo provvedimento per la ritenuta sussistenza di giustificati motivi - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Spese giudiziali civili - Compensazione - In genere
In tema di spese processuali, la cui disciplina rientra nella discrezionalità del legislatore, il quale non pone come principio assoluto e inderogabile la condanna del soccombente al pagamento delle spese predette, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., interpretato nel senso che il giudice non ha il dovere di motivare il provvedimento di compensazione per la ritenuta sussistenza di giustificati motivi, poiché il principio sancito dall'art. 111 Cost., secondo il quale ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato, non è applicabile a quello citato, per la considerazione che l'affermazione dell'esistenza di ragioni che giustificano la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)