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Sez. 1, Sentenza n. 1887 del 21/02/1998 (Rv. 512891 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Provvedimento di compensazione giustificato con la dichiarata sussistenza di giustificati motivi - Obbligo di ulteriormente motivare il relativo provvedimento - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512891-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Il principio sancito dall'art. 111 Cost., secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato, non è applicabile al provvedimento di compensazione delle spese per la ritenuta sussistenza di giustificati motivi, per la considerazione che l'esistenza di ragioni che giustificano la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)