Sez. 3 - , Sentenza n. 28657 del 30/11/2017 (Rv. 646712 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Condanna ex art. 385, comma 4, c.p.c. - Presupposti - Domanda di parte e prova del danno - Esclusione - Elemento subiettivo della mala fede o colpa grave - Necessità - Colpa grave - Nozione - Condotte processuali sintomatiche della sua sussistenza - Errore macroscopico nell'interpretazione di norme sostanziali o processuali - Configurabilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di giudizio di cassazione, la condanna ex art. 385, comma 4, c.p.c., attualmente non più in vigore ma applicabile “ratione temporis”, a differenza di quella comminabile ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c., non presuppone una domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, almeno la colpa grave della parte soccombente da ritenersi sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, riscontrabile ove, con il ricorso per cassazione, vengano formulate censure basate su di un errore nell'interpretazione di norme sostanziali o processuali in contrasto con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ovvero su argomenti non seri o pretestuosi o addirittura incomprensibili oppure riferiti, non alla sentenza impugnata con lo stesso ricorso per cassazione, ma ad una decisione oggetto di una precedente impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)