Sez. 5 - , Ordinanza n. 25520 del 31/08/2023 (Rv. 668818 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Valore doganale - Determinazione - Criteri - Sistema “Cognos” - Utilizzabilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
Ai fini della determinazione in dogana del valore delle merci importate ai sensi dell'art. 30 del codice doganale comunitario, nell'osservanza della procedura di cui all'art. 181 bis del Reg. CEE n. 2454 del 1993, legittimamente possono essere utilizzati i risultati restituiti dai sistemi statistici in uso alle autorità di controllo, tra cui, in specie, il sistema "Cognos", a condizione che su detti risultati la parte abbia avuto la possibilità, nel corso del procedimento amministrativo, di contraddire e che le giustificazioni dalla medesima fornite in ordine allo scostamento da essi si rivelino inidonee a dimostrare le ragioni della non riconducibilità della concreta transazione ai valori statistici di riferimento.
Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 181 bis, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)