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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 6029 del 25/03/2015 (Rv. 634892 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Mancata attuazione di direttive comunitarie - Legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sussistenza - Legittimazione passiva dei singoli Ministeri - Esclusione - Evocazione anche degli stessi in giudizio - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634892-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

In tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), l'evocazione in giudizio - oltre che della Presidenza del Consiglio dei Ministri, legittimata a stare in giudizio - anche di singoli Ministeri non comporta alcuna conseguenza in termini di legittimazione sostanziale, trattandosi di articolazioni del Governo della Repubblica.

Riferimenti normativi: Legge 23/08/1988 num. 400 art. 5 CORTE COST., Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)