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Sez. L, Sentenza n. 9111 del 03/05/2005 (Rv. 582379 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Convenzione tra istituto di patronato e professionista per la difesa in giudizio degli assistiti - Impegno dell'avvocato a percepire le sole spese legali liquidate dal giudice - Validità del contratto - Sussistenza - Scopo illecito del professionista - Rilevanza ex art. 1345 cod. civ. - Limiti.
Stato
decisa il 2005-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582379-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

Nel rapporto contrattuale tra un istituto di assistenza dei lavoratori ed un legale, che assiste in giudizio i lavoratori inviatigli dall'istituto di patronato percependo il solo importo delle spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice in caso di vittoria, l'obbligo del professionista e la natura dell'Istituto (al perseguimento delle cui finalità il lavoro del professionista è funzionalmente diretto) conferiscono al rapporto contrattuale una oggettiva funzione (di consentire la tutela dei diritti previdenziali e assistenziali), che, essendo diretta a realizzare una finalità di valore sociale e umano nonché (indirettamente) costituzionale (art. 38 Cost.), costituisce una valida causa contrattuale, che può essere esclusa solo provando che il rapporto contrattuale ha avuto un diverso particolare scopo, e comunque nei limiti previsti dall'art. 1345 cod. civ. per cui il soggettivo scopo illecito del professionista - quale il non consentito "accaparramento di affari" -, purchè non sia comune all'altra parte, rimane irrilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)