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Sez. 3, Sentenza n. 4562 del 06/07/1983 (Rv. 429440 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONE TRA UN ISTITUTO DI ASSISTENZA DEI LAVORATORI ED UN AVVOCATO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEGLI ASSISTITI E L'IMPEGNO A PERCEPIRE IL SOLO IMPORTO DI SPESE, COMPETENZE ED ONORARI LIQUIDATI DAL GIUDICE IN CASO DI VITTORIA - NATURA - EFFETTI - CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO CON ESITO SFAVOREVOLE O COMPENSAZIONE DELLE SPESE - CONSEGUENTE CONFIGURABILITÀ DI UNA RINUNCIA PREVENTIVA DELL'AVVOCATO ALLE PROPRIE SPETTANZE - NULLITÀ DELLA CONVENZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429440-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONE TRA UN ISTITUTO DI ASSISTENZA DEI LAVORATORI ED UN AVVOCATO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEGLI ASSISTITI E L'IMPEGNO A PERCEPIRE IL SOLO IMPORTO DI SPESE, COMPETENZE ED ONORARI LIQUIDATI DAL GIUDICE IN CASO DI VITTORIA - NATURA - EFFETTI - CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO CON ESITO SFAVOREVOLE O COMPENSAZIONE DELLE SPESE - CONSEGUENTE CONFIGURABILITÀ DI UNA RINUNCIA PREVENTIVA DELL'AVVOCATO ALLE PROPRIE SPETTANZE - NULLITÀ DELLA CONVENZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La convenzione stipulata fra un istituto di assistenza dei lavoratori ed un avvocato o procuratore, la quale preveda che quest'ultimo difenda in giudizio gli assistiti percependo il solo importo delle spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice in caso di Vittoria, è idonea a vincolare il professionista nei confronti del lavoratore che gli conferisca l'incarico della difesa in giudizio, nel presupposto della qualità di assistito del predetto istituto ed in riferimento a quella convenzione, secondo la disciplina del contratto a favore di terzo, di cui all'art. 1411 cod. civ., e, quindi, indipendentemente sia da un'accettazione della convenzione da parte del lavoratore stesso (la quale rileva al diverso fine di rendere irrevocabile il beneficio da parte dello stipulante), sia da un'ulteriore specifica manifestazione di volontà nei suoi confronti da parte del professionista medesimo. Peraltro, la circostanza che la suddetta convenzione possa tradursi, in caso di conclusione del giudizio con esito sfavorevole o compensazione delle spese, in una rinuncia preventiva dell'avvocato o procuratore alle proprie spettanze, non ne comporta la nullità, per violazione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari (art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794), qualora tale rinuncia risulti giustificata da un fine di liberalità od uno spirito di solidarietà sociale, meritevole di tutela, e non si presenti come mero strumento del legale per conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un non consentito accaparramento di affari futuri. (V 3050/82, mass n 420981; (V 4366/81, mass n 415057).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)