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Sez. L, Sentenza n. 6449 del 29/11/1988 (Rv. 460777 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - RINUNCIA TOTALE O PARZIALE AGLI ONORARI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460777-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - RINUNCIA TOTALE O PARZIALE AGLI ONORARI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

L'inderogabilità dei minimi tariffari sancita dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794, essendo funzionale alla duplice esigenza di garantire il corretto Esercizio dell'attività forense, impedendo la sleale concorrenza tra professionisti, e di tutelare la dignità della categoria professionale, non comporta l'Invalidità della rinuncia, totale o parziale, al compenso che sia motivata da particolari esigenze etico-sociali, giustificatrici della totale o parziale gratuità della prestazione, salvo che la rinuncia stessa si risolva in un espediente del legale per conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un non consentito accaparramento di affari futuri; il che va accertato dal giudice del merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in Sede di legittimità. (V 4562/83, mass n 429440; (V 1043/81, mass n 411590; (V 3086/80, mass n 406848).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)