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Sez. U, Sentenza n. 2169 del 25/07/1973 (Rv. 365395 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - OMESSA NOTIFICA DEL RICORSO AL PM PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365395-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - OMESSA NOTIFICA DEL RICORSO AL PM PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il ricorso per Cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense e inammissibile se non sia stato notificato, oltre ad ogni altra parte interessata a resistere, anche al pubblico ministero presso la Corte suprema di Cassazione. (nella specie, il ricorso era stato notificato soltanto allo stesso consiglio nazionale forense). (Conf 3261/69; 2608/69; 3020/68).*

Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 37 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)