Sez. U, Sentenza n. 3156 del 06/10/1975 (Rv. 377255 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE - ISCRIZIONE - RELATIVI GIUDIZI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL PG DELLA PRESSO LA CASSAZIONE - NECESSITA - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE - ISCRIZIONE - RELATIVI GIUDIZI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL PG DELLA PRESSO LA CASSAZIONE - NECESSITA - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE.*
Il ricorso per Cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense e inammissibile se non sia stato notificato, oltre a tutte le parti interessate a resistere, anche al procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione, che e contraddittore necessario sia nei giudizi di impugnazione di decisioni emesse in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi, sia nei giudizi in materia disciplinare, come risulta dagli artt 35 e 56 RDL 27 novembre 1933, n 1578; ne e possibile la integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, in quanto l'art 66 del RD 22 gennaio 1934, n 37, impone la notificazione del ricorso a tutte le parti interessate entro un unico termine. (Conf 2169/73, mass n 365395).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 35, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)