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Sez. U, Sentenza n. 3014 del 07/07/1977 (Rv. 386573 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DEL PREDETTO CONSIGLIO IN MATERIA DISCIPLINARE E DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAGLI ALBI - RICORSO PER CASSAZIONE - UNICITA DEL TERMINE - OMESSA NOTIFICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE PARTE NECESSARIA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1977-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386573-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DEL PREDETTO CONSIGLIO IN MATERIA DISCIPLINARE E DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAGLI ALBI - RICORSO PER CASSAZIONE - UNICITA DEL TERMINE - OMESSA NOTIFICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE PARTE NECESSARIA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Ai sensi degli artt 35 e 56 del RDL 27 novembre 1933 n 1578 e 66 del RD 22 gennaio 1934 n 37, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il ricorso per Cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia d'iscrizione e cancellazione dagli albi, va notificato, entro l'unico termine all'uopo assegnato, anche al consiglio dell'ordine che ha emesso i provvedimenti impugnati, in qualita di parte necessaria. Pertanto, l'omissione di detta notifica comporta l'inammissibilita del ricorso, restando preclusa la possibilita di disporre l'integrazione del contraddittorio. (V 1880/76, mass n 380679; (V 3156/75, mass n 377255; (V 2169/73, mass n 365395).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 35, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)