Sez. 1, Sentenza n. 4888 del 30/07/1980 (Rv. 408712 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - LIQUIDAZIONE - CRITERIO DI STIMA EX ART 3, SECONDO COMMA, DEL DPR N 138 DEL 1963 PER IL CASO DI MANCANZA DI SCRITTURE CONTABILI - REDDITIVITA DELL'IMPRESA - UTILIZZAZIONE COME MISURA ESTIMATIVA NON UNICA, MA CONCORRENTE CON GLI ELEMENTI EVINCIBILI DALL'ENTITA DEL PATRIMONIO - NECESSITA - FUNZIONE.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - LIQUIDAZIONE - CRITERIO DI STIMA EX ART 3, SECONDO COMMA, DEL DPR N 138 DEL 1963 PER IL CASO DI MANCANZA DI SCRITTURE CONTABILI - REDDITIVITA DELL'IMPRESA - UTILIZZAZIONE COME MISURA ESTIMATIVA NON UNICA, MA CONCORRENTE CON GLI ELEMENTI EVINCIBILI DALL'ENTITA DEL PATRIMONIO - NECESSITA - FUNZIONE.*
In tema di liquidazione dell'indennizzo per la nazionalizzazione di impresa elettrica, secondo il criterio di stima previsto dall'art 3 secondo comma del DPR 25 febbraio 1963 n 138 per il caso di Mancanza di scritture contabili, la redditivita dell'impresa medesima, da riscontrarsi alla data di riferimento fissata da detta norma (31 dicembre 1960) ed a prescindere da eventuali incrementi futuri, va utilizzata come misura estimativa non unica, ma concorrente con gli elementi evincibili dall'entita del patrimonio, si da assicurare un trattamento tendenzialmente omogeneo a quello cui sono assoggettate le altre imprese elettriche, con particolare riguardo a quelle munite di regolare contabilita. (V 728/80, mass n 404178; (V 75/79, mass n 396113).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)