Sez. 1, Sentenza n. 75 del 08/01/1979 (Rv. 396113 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - CRITERI DI DETERMINAZIONE EX ART 3 DEL DPR N 138 DEL 1963 - VALUTAZIONE DI EVENTUALI MAGGIORI REDDITI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 1960 - DIVIETO.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - CRITERI DI DETERMINAZIONE EX ART 3 DEL DPR N 138 DEL 1963 - VALUTAZIONE DI EVENTUALI MAGGIORI REDDITI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 1960 - DIVIETO.*
L'art 3 del DPR 25 febbraio 1963 n 138 che fissa i criteri di Determinazione dell'indennizzo da corrispondere per le imprese elettriche assoggettate a trasferimento all'ENEL, non appartenenti a societa quotate in borsa e non tenute alla formazione del bilancio ai sensi della legge n 191 del 1958, stabilendo che il valore di stima viene determinato dagli uffici tecnici erariali sulla base delle scritture contabili al 31 dicembre 1960 e, ove queste manchino, tenendo conto di ogni altro elemento di valutazione, non consente di prendere in esame eventuali maggiori redditi futuri, avendo il legislatore fatto riferimento ad una data precisa ai fini della valutazione del reddito.*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)