Sez. U, Sentenza n. 5833 del 05/11/1981 (Rv. 416561 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - INDENNIZZO - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO - METODO DELLA COSIDDETTA "SEMISOMMA" FRA CAPITALE INVESTITO E REDDITO CAPITALIZZATO - COMPUTABILITÀ DELL'AVVIAMENTO - ESCLUSIONE.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - INDENNIZZO - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO - METODO DELLA COSIDDETTA "SEMISOMMA" FRA CAPITALE INVESTITO E REDDITO CAPITALIZZATO - COMPUTABILITÀ DELL'AVVIAMENTO - ESCLUSIONE.*
Nella Determinazione dell'indennizzo dovuto per il trasferimento di impresa elettrica, soggetta a nazionalizzazione, con il metodo della cosiddetta "semisomma" fra capitale investito e reddito capitalizzato, resta preclusa la computabilità dell'avviamento, atteso che esso, per la parte in cui integra un valore attuale, è già incluso nel secondo dei suddetti parametri, e, per la parte in cui configura un valore futuro, resta estraneo ai sistemi fissati dalla legge per la quantificazione dell'indennizzo medesimo, implicanti valutazioni riferite esclusivamente ad una determinata data. (V 487/81, mass n 410959; (V 4888/80, mass n 408712; (V 75/79, mass n 396113).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)