Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 02/07/1990 (Rv. 468085 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - AL CONIUGE CON FIGLI MAGGIORENNI PRIVI DI REDDITI PROPRI - AMMISSIBILITÀ - CONVIVENZA DI ALTRI FIGLI MAGGIORENNI CON ALTRI CONIUGI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - AL CONIUGE CON FIGLI MAGGIORENNI PRIVI DI REDDITI PROPRI - AMMISSIBILITÀ - CONVIVENZA DI ALTRI FIGLI MAGGIORENNI CON ALTRI CONIUGI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
In materia di separazione personale tra i coniugi l'assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 155, comma quarto, cod. civ., può essere disposta oltre che al coniuge affidatario di figli minori, secondo l'espresso disposto della norma, anche al coniuge con il quale convivono figli maggiorenni e tuttora privi, senza loro colpa, di redditi propri, ancorché altri figli maggiorenni convivono con l'altro genitore (salvo in tal caso il potere del giudice di procedere alla comparativa valutazione delle rispettive condizioni dei due nuclei familiari ai fini della preferenza nell'assegnazione), non trovando ostacolo l'interpretazione estensiva della detta normativa, in presenza delle medesime ragioni di tutela (con riguardo alla prole) dell'ambiente domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita della famiglia. (contra 4768/83, mass n 429655; (S.U. 2494/82, mass n 420365).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)