Sez. 1, Sentenza n. 2574 del 17/03/1994 (Rv. 485777 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Abitazione | Casa coniugale - Attribuzione - Art. 155 quarto comma, cod. civ. - Disciplina - Portata - Casa coniugale - Attribuzione al coniuge non proprietario, convivente con figli divenuti maggiorenni - Ammissibilità.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Abitazione
In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 155, quarto comma, cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 36 della legge 19 maggio 1975 n. 151), secondo cui l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al coniuge cui vengono affidati i figli minori, stabilisce soltanto un "criterio preferenziale", ma non esclude che il giudice (in correlazione a quanto disposto dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74 in tema di divorzio ed in applicazione del principio della "analogia iuris"), possa esercitando i suoi poteri discrezionali, attribuire la casa coniugale al coniuge non proprietario, quanto meno nel caso in cui nella medesima continuino a convivere l'altro coniuge ed i figli comuni, i quali, ancorché maggiorenni al momento dell' instaurazione del giudizio di separazione dei genitori, vi abbiano vissuto anche quando erano minori ed abbiano ancora un ragionevole bisogno di conservare l'"habitat" domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita della famiglia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 36, Legge 06/03/1987 num. 75 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)