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Sez. L, Sentenza n. 6042 del 09/11/1988 (Rv. 460457 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE SPECIFICA DEI MEZZI DI PROVA - MANCANZA - NULLITÀ DELL'ATTO - ESCLUSIONE - DECADENZA DELL'ATTORE DALLA FACOLTÀ DI ARTICOLARE I MEZZI DI PROVA NON INDICATI NEL RICORSO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460457-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE SPECIFICA DEI MEZZI DI PROVA - MANCANZA - NULLITÀ DELL'ATTO - ESCLUSIONE - DECADENZA DELL'ATTORE DALLA FACOLTÀ DI ARTICOLARE I MEZZI DI PROVA NON INDICATI NEL RICORSO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

Nel rito del lavoro, l'indicazione specifica, nel ricorso introduttivo, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi, prescritta dall'art. 414 n. 5 cod. proc. civ., costituisce un requisito che non attiene all'individuazione della pretesa, essendo stabilito ai fini della concentrazione dell'istruttoria nel rispetto del contraddittorio. Pertanto, la sua Mancanza non determina la nullità dell'atto, che deriva, invece, dall'omessa indicazione, ai sensi dei nn. 3 e 4 dello stesso articolo, dello oggetto della domanda e dei fatti costitutivi di essa, ma comporta solo la decadenza dell'attore dalla facoltà di articolare i mezzi di prova non indicati nel ricorso, con l'ulteriore conseguenza del rigetto della domanda nel merito, ove questa non riceva supporto probatorio dalle ammissioni del convenuto o da mezzi istruttori disposti d'ufficio dal giudice. (V 5597/87, mass n 454071; (V 4513/86, mass n 447257; (V 5843/85, mass n 443029).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)