Sez. 2, Sentenza n. 2226 del 24/10/1983 Ud. (dep. 10/03/1984) Rv. 163094 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - TENTATIVO - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - TENTATIVO - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
In caso di furto tentato, non essendosi prodotto l'evento, la attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è applicabile solo se si possa fornire da parte di chi la richiede la prova rigorosa e certa che, se l'Azione penalmente illecita si fosse realizzata, il danno che ne sarebbe derivato sarebbe stato sicuramente di speciale tenuità. (Conf mass n 161188; (Conf mass n 159348; (Conf mass n 157538).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)