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Sez. 2, Sentenza n. 9038 del 04/05/1984 Ud. (dep. 23/10/1984) Rv. 166288 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ AL REATO TENTATO - CONDIZIONI - FATTISPECIE: ESCLUSIONE PER TENTATO FURTO DI QUATTRO RUOTE.*
Stato
decisa il 1984-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166288-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ AL REATO TENTATO - CONDIZIONI - FATTISPECIE: ESCLUSIONE PER TENTATO FURTO DI QUATTRO RUOTE.*

La circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4 cod. pen. è applicabile al delitto tentato tutte le volte che le modalità del fatto criminoso siano tali da fornire la certezza che il danno patrimoniale, riferito al bene che costituisce l'oggetto materiale del reato, sarebbe stato di speciale tenuità. (nella specie è stato ritenuto che il furto di quattro ruote di una autovettura di media cilindrata non integrasse gli estremi dell'attenuante in questione). (Conf mass n 147303; (Conf mass n 149056; (Conf mass n 151711; (Conf mass n 154881; (Conf mass n 155870; (Conf mass n 161188; (Conf mass n 163094).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)