Sez. 5, Sentenza n. 5170 del 09/02/1983 Ud. (dep. 03/06/1983) Rv. 159348 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ AL TENTATIVO - CONDIZIONI.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ AL TENTATIVO - CONDIZIONI.*
La circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. può eccezionalmente applicarsi al delitto tentato a condizione che risulti rigorosamente e univocamente provato che, se il reato fosse giunto a consumazione, ne sarebbe derivato un danno di speciale tenuità. (Conf mass n 154881 ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)