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Sez. 6, Sentenza n. 4416 del 05/03/1987 Ud. (dep. 11/04/1987) Rv. 175621 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - USO PERSONALE NON TERAPEUTICO - CRITERIO SOGGETTIVO - APPLICABILITÀ ESCLUSIVA - CONFIGURABILITÀ - USO PERSONALE TERAPEUTICO - CRITERIO SOGGETTIVO - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175621-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - USO PERSONALE NON TERAPEUTICO - CRITERIO SOGGETTIVO - APPLICABILITÀ ESCLUSIVA - CONFIGURABILITÀ - USO PERSONALE TERAPEUTICO - CRITERIO SOGGETTIVO - APPLICABILITÀ.*

In materia di stupefacenti, il concetto di "modica quantità" rilevante ai fini della sussistenza dell'esimente dell'uso personale non terapeutico, deve essere definito con criteri esclusivamente oggettivi, come quello che è sufficiente al fabbisogno di un normale tossicodipendente per un brevissimo tempo (due o tre giorni). Ne consegue che non si possono prendere a parametro criteri soggettivi (quali il maggior consumo necessario per un accanito assuntore di marijuana), se non per la valutazione delle sostanze detenute per uso personale terapeutico. (V mass n 172210; (Conf mass n 164610).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)