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Sez. 5, Sentenza n. 75 del 13/11/1984 Ud. (dep. 03/01/1985) Rv. 167273 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167273-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - FATTISPECIE.*

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, il concetto di modica quantità è strettamente collegato a quello di dose e va inteso nel senso che il quantitativo stesso non deve superare le dosi per l'uso di qualche giorno e per una sola persona, tenuto conto della natura della sostanza e del grado di dipendenza di un medio consumatore, sempre con riferimento alla possibilità di assunzione con apprezzabile immediatezza. (nella specie è stata esclusa la modica quantità per mg. 711 di eroina e di mg. 60 di eptadone). (V mass n 165306; (Conf mass n 165220; (Conf mass n 164610; (Conf mass n 164560; (Conf mass n 163800; (Conf mass n 163172; (Conf mass n 161044).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1985 num. 685 art. 72, Legge 22/12/1985 num. 685 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)