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Sez. 2, Sentenza n. 6664 del 16/12/1981 (Rv. 417523 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - GIUDICE MONOCRATICO PREVISTO DALL'ART. 20, COMMA TERZO, DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - DIVERSITÀ RISPETTO AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE ORDINARIA - ESCLUSIONE - TRATTAZIONE DELLA CAUSA DA PARTE DEL TRIBUNALE ANZICHÉ DA PARTE DEL GIUDICE MONOCRATICO - NORME SULLA COMPETENZA - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - TRATTAZIONE DELLA CAUSA CON IL RITO ORDINARIO ANCHE IN APPELLO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE DI QUESTIONI DI COMPETENZA O NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417523-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - GIUDICE MONOCRATICO PREVISTO DALL'ART. 20, COMMA TERZO, DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - DIVERSITÀ RISPETTO AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE ORDINARIA - ESCLUSIONE - TRATTAZIONE DELLA CAUSA DA PARTE DEL TRIBUNALE ANZICHÉ DA PARTE DEL GIUDICE MONOCRATICO - NORME SULLA COMPETENZA - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - TRATTAZIONE DELLA CAUSA CON IL RITO ORDINARIO ANCHE IN APPELLO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE DI QUESTIONI DI COMPETENZA O NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

Il giudice monocratico, istituito nel rito del lavoro in via meramente transitoria con l'art. 20, terzo comma, della legge 11 agosto 1973 n. 533, non è un ufficio giudiziario diverso dal tribunale in composizione ordinaria, sicché l'erronea trattazione e decisione di una causa da parte del tribunale, in luogo del giudice unico, non configura violazione delle norme sulla Competenza dei diversi uffici giudiziari, ma incide semplicemente sulla ripartizione del lavoro, nell'ambito dello stesso ufficio. Di conseguenza, non trattandosi né di incompetenza, né di vizio di Costituzione del giudice, non si verifica nessuna nullità e la Corte d'appello, la quale rilevi che la causa si sarebbe dovuta trattare in primo grado con il rito speciale, deve, senza poter rimettere la causa stessa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 354 cod. proc. civ., provvedere in funzione di magistratura del lavoro, restando operante in tale ipotesi il previgente art. 450 cod. proc. civ.. ma, se la Corte d'appello a sua volta giudichi con il rito ordinario, esula anche al riguardo ogni questione di Competenza e di nullità e, pertanto, la relativa denuncia in Cassazione è inammissibile. (V 315380, mass n 406945; (V 2271/79, mass n 398613; (V 2198/78, mass n 391587).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 450, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)