Sez. 5, Sentenza n. 360 del 11/01/2006 (Rv. 588712 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di legittimità - Configurabilità - Condizioni - Sopravvenienza - Produzione del documento - Anche con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - Preclusione di cui all'art. 372 cod. proc. civ. - Operatività - Esclusione - Fondamento.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Il giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità, anche qualora risulti da atti che siano stati prodotti per la prima volta in cassazione, ed anche nel termine fissato dall'art. 378 cod. proc. civ. per il deposito di memorie illustrative (come nella specie), purché il documento nuovo costituito dalla sentenza passata in giudicato si sia formato dopo l'esaurimento dei gradi di merito, non operando in tal caso la preclusione di cui all'art. 372 cod. proc. civ., che vieta nel giudizio di legittimità il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi, atteso che altrimenti l'eventuale contrasto tra le due pronunzie potrebbe sostanziare i presupposti di un vizio revocatorio, causando un inconveniente incompatibile con il principio di rango costituzionale di economicità dei giudizi (controversia in tema di accertamento del valore di un immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e dell'INVIM, in relazione alla quale il contribuente deduceva essere intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, all'esito dell'autonoma impugnazione della rendita catastale attribuita al medesimo bene, una sentenza definitiva che ne fissava il valore finale, prodotta con memoria ex art. 378, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 5, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)