Sez. 5, Sentenza n. 13854 del 23/07/2004 (Rv. 574917 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di legittimità - Condizione - Risultanza del giudicato dagli atti acquisiti nel corso del giudizio di merito - Necessità - Sopravvenienza del giudicato alla proposizione del ricorso per cassazione - Preclusione di cui all'art. 372 c.p.c. - Operatività - Fondamento.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Il giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità a condizione che risulti da atti che siano stati acquisiti nel corso del giudizio di merito, non essendo ammissibile la loro produzione per la prima volta in cassazione, data la preclusione posta dall'art. 372 cod. proc. civ. - il quale consente nuove produzioni documentali nel giudizio di legittimità solo ove riguardino la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità (od improcedibilità) del ricorso e del controricorso -, senza che tale preclusione possa subire deroghe neppure nel caso di sopravvenienza del giudicato esterno dopo la proposizione del ricorso o del controricorso, tenuto conto della peculiare struttura del giudizio di cassazione, incompatibile con l'attività di istruzione probatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)