Sez. 1, Sentenza n. 2409 del 26/04/1979 (Rv. 398717 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - PERSONE AFFIDATARIE DEL MINORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - PERSONE AFFIDATARIE DEL MINORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilita, le persone cui il minore sia stato provvisoriamente affidato, a norma dell'art 314/6 secondo comma cod civ, pur essendo legittimate ad intervenire, ovvero ad impugnare la sentenza che accolga l'opposizione medesima, non assumono la qualita di litisconsorti necessari. (V 1832/78, mass n 391219; (V 3464/77, mass n 387029).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 quaterdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)