Sez. 1, Sentenza n. 3672 del 16/06/1982 (Rv. 421644 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - IN GENERE - AFFIDATARI - LITISCONSORTI NECESSARI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO ED APPELLABILITÀ DELLA SENTENZA DA PARTE DEGLI AFFIDATARI PURE SE NON INTERVENUTI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPONIBILITÀ DA PARTE DEGLI AFFIDATARI NON INTERVENUTI NELLE FASI DI MERITO - ESCLUSIONE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - IN GENERE - AFFIDATARI - LITISCONSORTI NECESSARI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO ED APPELLABILITÀ DELLA SENTENZA DA PARTE DEGLI AFFIDATARI PURE SE NON INTERVENUTI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPONIBILITÀ DA PARTE DEGLI AFFIDATARI NON INTERVENUTI NELLE FASI DI MERITO - ESCLUSIONE.*
In tema di adozione speciale, le persone a cui il minore sia stato temporaneamente e provvisoriamente affidato non sono parti necessarie nel giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, ma possono in esso spiegare intervento adesivo autonomo, in quanto titolari di un interesse convergente con quello privilegiato del minore, ed anche proporre appello contro la sentenza che tale giudizio definisca, pur se non intervenute in primo grado, (in quanto legittimate a proporre opposizione di terzo a norma dello art. 404 cod. proc. civ.). ad esse tuttavia, se non siano intervenute nelle precedenti fasi di merito, non può riconoscersi la legittimazione a proporre ricorso per Cassazione, in quanto, attesa la natura rescindente del giudizio di Cassazione, limitato all'esame dei denunciati errori contenuti nella sentenza impugnata senza alcun altro potere di iniziativa processuale o istruttoria, in esso non è consentito un ampliamento del rapporto processuale già costituitosi e non può svolgersi tra soggetti diversi da quelli che hanno partecipato al giudizio del merito. (V 3356/81, mass n 413933, sulla seconda parte; (V 5873/80, mass n 409682; (V 4656/79, mass n 401199; (V 3278/78, mass n 392701; (V 588/77, mass n 384135; (V 1382/73, mass n 364034; (Conf 5309/81, mass n 416065, sulla prima parte; (Conf 1707/81, mass n 412382; (Conf 2442/80, mass n 406155; (Conf 2409/79, mass n 398717; (Conf 1832/78, mass n 391219; (Conf 3464/77, mass n 387029).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 quaterdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)