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Sez. 3, Sentenza n. 7750 del 08/01/2004 Ud. (dep. 24/02/2004) Rv. 228003 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO | Rigetto della richiesta condizionata all'integrazione probatoria - Sindacato del giudice dibattimentale - Riduzione della pena in esito al dibattimento ordinario quando risulti in carattere ingiustificato.
Stato
decisa il 2004-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228003-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO

In tema di giudizio abbreviato condizionato, il provvedimento di rigetto assunto nell'udienza preliminare può essere sindacato dal giudice dibattimentale in occasione della sentenza di condanna deliberata in esito al dibattimento stesso, con l'applicazione, per il caso di valutazione negativa del rigetto, della riduzione di pena regolata all'art. 442 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale la Corte, in base al principio affermato, ha annullato senza rinvio una decisione di rigetto della richiesta di riduzione della pena in esito al dibattimento ordinario, direttamente provvedendo alla riduzione secondo il parametro dell'art. 442 cod. proc. pen.) (Vedi C. cost., sent. n. 169 del 2003)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)