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Sez. 1, Sentenza n. 39462 del 12/06/2003 Ud. (dep. 20/10/2003) Rv. 225986 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO | Rigetto della richiesta condizionata all'integrazione probatoria - Strumenti di sindacato del giudice dibattimentale - Rinnovazione della richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e celebrazione del rito abbreviato per il caso di rigetto ingiustificato - Possibilità - Sussistenza - Riduzione della pena in esito al dibattimento ordinario quando risulti il carattere ingiustificato del provvedimento negativo - Possibilità in alternativa alla forma pre-dibattimentale di controllo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225986-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO

In tema di richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad una integrazione della prova, il provvedimento di rigetto assunto nell'udienza preliminare può essere sindacato dal giudice dibattimentale sia a seguito di nuova proposizione della domanda prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, con la conseguente celebrazione del rito speciale qualora ritenga ingiustificato il precedente provvedimento negativo, sia in occasione della sentenza di condanna deliberata in esito al dibattimento stesso, con l'applicazione, per il caso di valutazione negativa del rigetto, della riduzione di pena regolata all'art. 442 cod. proc. pen.. I mutamenti del quadro normativo recati dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, non hanno infatti eliminato le esigenze poste dalla Corte costituzionale alla base delle pronunce che avevano introdotto il meccanismo post-dibattimentale di assicurazione dei favorevoli effetti sostanziali della richiesta ingiustificatamente rigettata (n. 66 del 1990, n. 183 del 1990, n. 81 del 1991 e n. 23 del 1992); l'efficacia additiva di dette pronunce, d'altra parte, non è venuta meno in forza della sentenza 19 maggio 2003, n. 169, mediante cui la Corte costituzionale ha introdotto, in ragione della sua compatibilità con la mutata fisionomia del rito, il nuovo strumento di sindacato pre-dibattimentale, ma non ha inteso sostituirlo alla forma di controllo preesistente (Fattispecie nella quale la Corte, in base al principio affermato, ha annullato senza rinvio una decisione di rigetto della richiesta di riduzione della pena in esito al dibattimento ordinario, direttamente provvedendo alla riduzione secondo il parametro dell'art. 442 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)