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Sez. L, Sentenza n. 5588 del 25/10/1979 (Rv. 402190 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCIPLINA EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - IRRETROATTIVITA.*
Stato
decisa il 1979-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402190-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCIPLINA EX ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - IRRETROATTIVITA.*

In tema di successione di leggi, la nuova disciplina, in Mancanza di una diversa e, comunque, inequivoca disposizione contraria non ha effetto retroattivo e non puo incidere su situazioni la cui origine risalga ad epoca anteriore alla sua emanazione, quand'anche gli effetti di essi non siano esauriti e sempre che, peraltro, tali effetti non siano assunti dalla legge stessa ad elementi di fattispecie nuove ed avulse dal fatto che le ha generate. Pertanto, poiche nell'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160, che ha fissato una nuova misura riduttiva della capacita di guadagno ai fini del conseguimento della pensione di invalidita, manca qualsiasi disposizione che escluda tale irretroattivita - la quale e, peraltro, espressamente disposta per i procedimenti di revisione - deve ritenersi che sono soggette alla disciplina precedente le domande di pensione di invalidita in cui l'avveramento del rischio, ossia la riduzione ad oltre la meta della capacita di guadagno, e la stessa proposizione della domanda hanno preceduto la entrata in vigore della legge n 160 del 1975. (Conf 3111/79, mass n 399465; (Conf 1636/79, mass n 397982; (Conf 1301/79, mass n 397553).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)